Materiale elettrico a bassa tensione

Per materiale elettrico a bassa tensione si intende ogni prodotto elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in corrente continua con alcune specifiche eccezioni. 

Rientrano nella definizione di materiale elettrico a bassa tensione molteplici categorie di prodotti, tra cui ad esempio:

  • piccoli e grandi elettrodomestici
  • prodotti di illuminazione
  • elettroutensili ad uso domestico
  • caricabatterie
  • avvolgicavo

Sono esclusi dal suddetto ambito di applicazione:

  • materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione
  • materiali elettrici per radiologia e uso clinico
  • parti elettriche di ascensori e montacarichi
  • contatori elettrici
  • prese di corrente (basi e spine) a uso domestico
  • dispositivi di alimentazione di recinti elettrici
  • materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi o sugli aeromobili e per le ferrovie
  • kit di valutazione su misura per professionisti, destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini
Il materiale elettrico a bassa tensione può essere commercializzato solo se munito di marcatura CE e corredato da una serie di indicazioni minime che devono accompagnare obbligatoriamente il prodotto.

La marcatura CE è una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il materiale elettrico è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione. 
Le norme armonizzate sono norme tecniche che, se applicate dal fabbricante, garantiscono la presunzione di conformità per i prodotti elettrici. Si tratta di norme di applicazione volontaria: l'unico obbligo infatti è quello di garantire i requisiti di sicurezza. 

I soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni sulla marcatura CE e sulle indicazioni minime da fornire a corredo dei prodotti, sono: il fabbricante, l’importatore ed il rappresentante autorizzato. 

  • Il fabbricante è la persona fisica o giuridica che fabbrica materiale elettrico o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale materiale con il proprio nome o marchio commerciale.
  • Il rappresentante autorizzato è la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti.
  • L’importatore è la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione materiale elettrico originario di un paese terzo.
  • Il distributore è la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato materiale elettrico.

È ritenuto fabbricante, l'importatore o il distributore che immette sul mercato materiale elettrico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica materiale elettrico già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità.

La marcatura CE è deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul materiale elettrico o sulla sua targhetta. Qualora non sia possibile o la natura del materiale elettrico non lo consenta, essa è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

Oltre alla marcatura CE il materiale elettrico a bassa tensione deve essere corredato da una serie di informazioni obbligatorie:

  • numero di tipo, di lotto o di serie, qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione
  • nome, denominazione commerciale o marchio del fabbricante e indirizzo postale dove può essere contattato; se il fabbricante è situato fuori dall'Unione europea, il prodotto deve riportare i contatti dell'importatore stabilito nell'Ue
  • informazioni e istruzioni sulla sicurezza in lingua italiana.

Il riferimento normativo comunitario a cui attenersi per immettere sul mercato o commercializzare un prodotto elettrico a bassa tensione è la Direttiva 2014/35/UE, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione

Il riferimento nazionale è il D. Lgs. n. 86/2016 – attuazione della Direttiva 2014/35/UE.