Dispositivi di protezione individuale (DPI) di categoria I

Per dispositivi di protezione individuali (DPI) si intendono dispositivi messi a disposizione sul mercato al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori rispetto a determinati rischi. 

Si considerano DPI anche:

  • i componenti interscambiabili dei dispositivi stessi, essenziali per la loro funzione protettiva;
  • i sistemi di collegamento per i dispositivi di cui sopra che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso.

I DPI sono classificati secondo tre categorie di rischio. 

La categoria I comprende i seguenti rischi minimi:

  • lesioni meccaniche superficiali
  • contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua
  • contatto con superfici calde che non superino i 50° gradi
  • lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole)
  • condizioni atmosferiche di natura non estrema.

La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III. La categoria III comprende i rischi che possono causare conseguenze molto gravi, quali morte o danni alla salute irreversibili.

I DPI di categoria I possono essere commercializzati solo se muniti di marcatura CE e accompagnati da una serie di informazioni e indicazioni a corredo del prodotto.

La marcatura CE è una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il materiale elettrico è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione. 
Le norme armonizzate sono norme tecniche che, se applicate dal fabbricante, garantiscono la presunzione di conformità per i prodotti elettrici. Si tratta di norme di applicazione volontaria: l'unico obbligo infatti è quello di garantire i requisiti di sicurezza. 

I soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni sulla marcatura CE e sulle indicazioni minime da fornire a corredo dei prodotti, sono: il fabbricante, l’importatore ed il rappresentante autorizzato. 

  • Il fabbricante è la persona fisica o giuridica che fabbrica il DPI o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale prodotto con il proprio nome o marchio commerciale.
  • Il rappresentante autorizzato è la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti.
  • L’importatore è la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione DPI originari di un paese terzo.
  • Il distributore è la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato DPI.

È ritenuto fabbricante, l'importatore o il distributore che immette sul mercato materiale elettrico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica materiale elettrico già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità.

La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul DPI. Qualora non sia possibile o la natura del prodotto non lo consenta, essa è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

Oltre alla marcatura CE, il DPI deve essere corredato da una serie di informazioni obbligatorie:

  • numero di tipo, di lotto, di serie, oppure qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione;
  • nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante e indirizzo postale dove può essere contattato;
  • nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato dell'importatore (nel caso il fabbricante sia extra UE) e indirizzo postale dove può essere contattato;
  • informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II del Reg. UE 2016/425 ed istruzioni d'uso in lingua italiana;
  • dichiarazione di conformità, o indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità.

Il riferimento normativo comunitario a cui attenersi per immettere sul mercato o commercializzare un DPI è il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio

Il riferimento nazionale è il D. Lgs. n. 17/2019 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.