Calzature

Le calzature destinate al consumatore finale possono essere commercializzate solo se dotate di un'etichetta indicante i materiali utilizzati nelle principali componenti delle calzature stesse in conformità alla Direttiva n. 94/11/CE recepita in Italia dal D.M. 11/4/1996.

Per calzatura si intende qualsiasi prodotto dotato di suole che proteggono o coprono il piede comprese le parti messe in commercio separatamente.

I soggetti obbligati ad apporre l’etichetta al rispetto delle disposizioni normative sono: il fabbricante o rappresentante del fabbricante con sede nell'Unione Europea o l’importatore. Essi sono responsabili anche dell’esattezza delle informazioni in essa contenute.

Il distributore ha invece l’obbligo di verificare la presenza dell'etichetta sulle calzature in vendita ed esporre nei luoghi di vendita al consumatore finale, un cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta.

L’etichetta deve riportare la composizione di ciascuna delle tre parti della calzatura: tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna nelle modalità previste dal D.M. 11/4/1996.

Il D.M. 11/04/1996 così come modificato dal D.M. 30/01/2011 è il riferimento normativo nazionale a cui attenersi per l’etichettatura delle calzature. Altre norme nazionali che devono essere prese in considerazione e che integrano le disposizioni previste dal suddetto D.M.:

D. Lgs. n. 206/2005, artt. 102 – 113. – Recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza generale dei prodotti

D. Lgs. n. 190/2017 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE ed al regolamento (UE) n. 1007/2011.v