Elenco degli ingredienti

Per ingrediente si intende “qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti”.

L'elenco é preceduto da un’adeguata indicazione che consiste nella parola “ingredienti” o la comprende e prevede che siano indicati tutti gli ingredienti dell’alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro utilizzo. Devono essere indicati anche lo stato fisico nel quale si trova l’ingrediente o lo specifico trattamento che esso ha subìto (es. in polvere, stagionato, concentrato, etc.), nel caso in cui l’omissione di tale informazione possa indurre in errore l’acquirente.

Per alcuni prodotti alimentari (es. prodotti ortofrutticoli freschi, latte, formaggi, etc.), se vengono rispettate le condizioni prescritte all’art. 19, è possibile omettere l’elenco ingredienti.

Per gli ingredienti composti (cioè formati a loro volta da almeno due ingredienti) è necessario riportare la denominazione dell’ingrediente, immediatamente seguita dall’elenco di tutti i suoi ingredienti posti in parentesi (All. VII, parte E del Reg. UE 1169/2011).

Gli eventuali additivi ed enzimi presenti nel prodotto devono essere indicati secondo le modalità indicate all’All. VII, parte C del Reg. UE 1169/2011, quindi con categoria e nome o numero (E …), mentre un additivo che deriva da un allergene deve figurare in etichetta obbligatoriamente con la sua origine, evidenziando il componente allergizzante come indicato nella legislazione (es. conservante: E1105 (uova) - lisozima da uova).

Gli aromi devono essere indicati secondo quanto riportato all’All. VII, parte D del Reg. UE 1169/2011.

Per maggiori informazioni: art. 18 e Allegato VII Reg. UE 1169/2011