Lotto di appartenenza

Si intende per “lotto" o "partita” un “insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche”.

L'indicazione del lotto figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile ed è preceduta dalla lettera “L”, salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.

Quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano in etichetta con la menzione almeno del giorno e del mese l’indicazione del lotto non è richiesta. Tuttavia, si consiglia di riportarla in quanto dato utile per la rintracciabilità dei prodotti.

Per maggiori informazioni: art. 17 D. Lgs 231/2017 e Direttiva 2011/91/UE