Operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti

Tale soggetto è colui che garantisce la presenza e l’esattezza delle indicazioni, tenendo conto sia delle disposizioni dell’Unione europea, sia di quelle nazionali, e con il cui nome o ragione sociale e indirizzo è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato comunitario.

L’operatore responsabile compare in etichetta con il nome o la ragione sociale e l’indirizzo per esteso.

Altre informazioni (es. sito internet, l'e-mail, etc.) non sostituiscono l'indirizzo come inteso dal  regolamento. Le qualifiche “prodotto da…”, “confezionato da…”, “distribuito da…” non sono previste per legge.

In ogni caso, gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti. Gli OSA non possono fornire alimenti di cui conoscono o presumono la non conformità con i requisiti di legge. 

Per maggiori informazioni: art. 8 Reg. UE 1169/2011