Materiali che utilizzano i termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e loro manufatti

Il 24 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.Lgs 9 giugno 2020, n. 68, che reca disposizioni relative alla definizione ed uso dei termini «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita», «pelliccia», «rigenerato di fibre di cuoio» e loro utilizzo ai fini di etichettare e contrassegnare materiali e manufatti fabbricati con i predetti materiali qualora gli stessi vengano indicati, con i medesimi termini, tramite qualsiasi modalità di presentazione e di comunicazione, anche in via elettronica.  Il D.Lgs 9 giugno 2020, n. 68 detta altresì la relativa disciplina sanzionatoria.  Scopo del Decreto è fornire una corretta informazione al consumatore. 

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del Decreto i materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore di cui alla Direttiva 94/11/CE del 23 marzo 1994.

Il fabbricante o l'importatore che utilizzano i termini «cuoio» e «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito» e «pelle rivestita», «pelliccia», «rigenerato di fibre di cuoio», per i materiali o i manufatti con essi fabbricati, sono tenuti ad etichettarli o a contrassegnarli, al fine di individuare la loro composizione, secondo le disposizioni del D.lgs 9 giugno 2020, n. 68. 

Il fabbricante o l'importatore sono, inoltre, responsabili dell'esattezza delle informazioni contenute nell'etichetta, nel contrassegno e/o nel documento commerciale di accompagnamento.

Il distributore deve verificare che i materiali che utilizzano i termini «cuoio» e «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito» e «pelle rivestita», «pelliccia», «rigenerato di fibre di cuoio» e i manufatti con essi fabbricati siano dotati dell'etichetta o contrassegno.

L’etichetta o contrassegno dei prodotti ricadenti nell’ambito di applicazione del D.lgs 9 giugno 2020, n. 68 devono essere durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, questa deve essere saldamente applicata anche mediante supporto attaccato al prodotto. 

Qualora un prodotto sia composto oltre che da «cuoio» e «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito» e «pelle rivestita», «pelliccia», «rigenerato di fibre di cuoio» anche da altri materiali di natura diversa, nell'etichetta o nel contrassegno devono essere indicate in modo inequivocabile le parti composte dai materiali sopracitati.  

Possono essere genericamente identificati i seguenti componenti:

  • Rivestimento esterno, ovvero lato esterno del manufatto;
  • Rivestimento interno, quali ad esempio fodere, ove presenti.

Sull’etichetta o contrassegno dei manufatti oggetto del D.lgs 9 giugno 2020, n. 68 sono ammesse le diciture «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita», «pelliccia», «rigenerato di fibre di cuoio» nelle modalità e termini prescritti dalla norma ma non possono essere accettate diciture che utilizzino i suddetti termini sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti con prefissi o suffissi in altre parole o in combinazione con esse, quali ad esempio: “Ecopelle”, “Similpelle”, “Pelle Sintetica”, etc.