Prodotti generici: Codice del consumo e Direttiva Sicurezza Generale dei Prodotti (DSGP)

La libera circolazione di tutti i prodotti di consumo “sicuri” è uno dei fondamenti dell'Unione Europea, un pilastro del mercato unico e un’insostituibile fonte di fiducia per i consumatori comunitari.

La Direttiva 2001/95/CE (DSGP) relativa alla sicurezza generale dei prodotti ha l’obiettivo di garantire che solo prodotti di consumo sicuri siano immessi sul mercato comunitario.

Nel nostro ordinamento tale direttiva è stata recepita dal D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 -  Codice del Consumo - che, nella Parte IV, Titolo I – Artt. da 102 a 113 riproduce sostanzialmente il contenuto della norma comunitaria.

Tale disciplina impone ad ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo un requisito generale di sicurezza e realizza, in combinazione con i requisiti essenziali di sicurezza richiesti dalla legislazione settoriale specifica di prodotto (normativa “verticale”), il duplice obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori e di tutelare le imprese che operano correttamente nel mercato.

Le disposizioni del Titolo I della parte IV si applicano a tutti i prodotti definiti dall’art. 103 comma 1 lettera a) del Codice del Consumo.

Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistano, nell’ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.

Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa comunitaria, le disposizioni del Titolo I si applicano per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti (art. 102 commi 2 e 3 Codice del Consumo).

In sintesi, se vi è una normativa comunitaria settoriale dedicata specificamente ad un determinato ambito di prodotti, la quale si occupa di fissare i requisiti di sicurezza di tali prodotti, le disposizioni del Codice del Consumo in tema di sicurezza si applicano in via residuale solamente per quei rischi o per quelle categorie di rischi non contemplate dalla normativa settoriale.

I soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni sulla sicurezza generale dei prodotti e sulle indicazioni minime da fornire a corredo dei prodotti, sono: il fabbricante, l’importatore ed il rappresentante autorizzato ed il distributore.

Si definisce il produttore:

  • il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità;
  • o qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o altro segno distintivo;
  • o colui che rimette a nuovo il prodotto;
  • o il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità;
  • o qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto;
  • o gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti

Si definisce distributore qualsiasi operatore professionale della catena di fornitura, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

Tutti i prodotti ricadenti nell’ambito di applicazione del Codice del consumo devono riportare obbligatoriamente le seguenti informazioni in etichetta. L’onere di etichettare correttamente un prodotto ricade sul produttore.

Sul prodotto e/o suo imballaggio devono essere riportati (Art. 104 comma 4 lettera a del Codice di consumo):

  • nome, marchio o altro segno distintivo (es. denominazione o ragione sociale) e indirizzo completo postale del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità Europea o dell’importatore (l’indirizzo deve indicare un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato);
  • i dati identificativi del prodotto: tipo di prodotto  (in alternativa, marca, modello, articolo, lotto, codice, codice a barre), o eventualmente partita di prodotti di cui fa parte.

Sul prodotto o suo imballaggio o documento di accompagnamento devono essere indicate (Art. 104 comma 2 del Codice del consumo):

  • avvertenze su eventuali rischi derivanti dall’uso – normale o ragionevolmente prevedibile – del prodotto; o informazioni su come prevenire detti rischi.

I riferimenti normativi a cui attenersi per immettere sul mercato un prodotto sicuro sono i seguenti:

DIRETTIVA 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti (normativa comunitaria). 

D.Lgs 06/9/2005 n. 206 - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229. (Artt. da 102 a 113) (normativa nazionale).

Inoltre, a seconda della specifica tipologia di prodotto, si può far riferimento alle norme armonizzate che, se applicate volontariamente dal produttore, costituiscono un importante supporto per la progettazione e fabbricazione di prodotti sicuri e garantiscono a chi le osserva una presunzione di conformità ai principi generali di sicurezza.

Le norme armonizzate sono norme tecniche che, se applicate garantiscono la presunzione di conformità per i prodotti. Si tratta di norme di applicazione volontaria: l'unico obbligo infatti è quello di garantire i requisiti di sicurezza