Prodotti tessili

I prodotti tessili possono essere commercializzati solo se vengono etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali in conformità al Regolamento 1007/2011/UE.

Per prodotto tessile si intende qualsiasi prodotto - allo stato grezzo, di semilavorato, di lavorato, semi-manufatto, manufatto, semi-confezionati o confezionati – che sia composto esclusivamente da fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.

I soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni sull’etichettatura sono tutti coloro che producono, importano o distribuiscono prodotti tessili, dalle materie prime al prodotto finito, a titolo oneroso o gratuito.

L’etichetta o contrassegno devono contenere obbligatoriamente:

  • la composizione fibrosa del prodotto nelle modalità previste dal Regolamento 1007/2011/UE
  • l’eventuale presenza di parti di origine animale, attraverso l’indicazione “Contiene parti non tessili di origine animale”
  • l’indicazione del responsabile dell’immissione in commercio del prodotto

Il Regolamento 1007/2011/UE è il riferimento normativo comunitario a cui attenersi per l’etichettatura dei prodotti tessili. Al suddetto Regolamento si aggiungono:

  • il Regolamento delegato 2018/122/UE che modifica gli allegati I, II, VI, VIII e IX del regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili;
  • il Regolamento delegato n. 286/2012/UE, che modifica rispettivamente l’allegato I e gli allegati VIII e IX del regolamento (UE) n. 1007/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, per inserire nel primo una nuova denominazione di fibra tessile e per adeguare i secondi al progresso tecnico.

Esistono inoltre una serie di norme a livello nazionale che devono essere prese in considerazione e che integrano le disposizioni previste dal Regolamento 1007/2011/UE:

Legge n. 883/73 – Disciplina delle denominazioni e delle etichettature dei prodotti tessili. Sono stati abrogati gli articoli da 1 a 13

D.P.R. n. 515/76 – Regolamento di esecuzione della legge 883/73, sulla etichettatura dei prodotti tessili. Sono stati abrogati gli articoli 2, 3, 4, 6/1°c., 11,12, 13 e 14

D. Lgs. n. 194/99 – Attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile

D. Lgs. n. 206/2005, artt. 102 – 113. – Recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza generale dei prodotti

D. Lgs. n. 190/2017 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE ed al regolamento (UE) n. 1007/2011.