Vendita a distanza

Nel caso dei prodotti alimentari commercializzati mediante tecniche di comunicazione a distanza, ossia “qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti”, tra cui l’e-commerce , il Reg. UE 1169/2011 stabilisce che siano fornite delle informazioni obbligatorie, sia prima dell’acquisto sia alla consegna . Le informazioni devono essere fornite sul supporto della vendita a distanza o mediante qualunque altro mezzo chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare.

  • Nel caso dei prodotti preimballati le informazioni obbligatorie sugli alimenti, definite all’art. 9 del suddetto regolamento, eventualmente integrate con quelle specifiche di settore, devono essere disponibili prima della conclusione dell’acquisto, ad eccezione del TMC/data di scadenza e del lotto che devono essere forniti al momento della consegna.
In ogni caso, tutte le indicazioni obbligatorie devono essere disponibili al momento della consegna.

Per maggiori informazioni: art. 14 Reg. UE 1169/2011