Denominazione dell'alimento

La denominazione dell’alimento deve sempre essere presente e non può essere sostituita da marchi di fabbrica, di commercio o da nomi di fantasia (es. bagnacauda), quindi in caso di utilizzo di tali denominazioni occorre sempre accompagnarle da una breve descrizione del prodotto.

La denominazione può essere:

  • legale: è definita da norme nazionali o da regolamenti comunitari. Per poter utilizzare tale denominazione è necessario che sia rispettata la relativa definizione e composizione del prodotto alimentare (es. marmellata, cioccolato, miele, etc.).
  • usuale: non è definita da norme, ma consacrata da usi e consuetudini (es. biscotti, gelato, etc.). Si tratta di prodotti conosciuti sul mercato con tali designazioni, ma per i quali non è presente una specifica disciplina giuridica.
  • descrittiva: è una descrizione del prodotto che può essere accompagnata, se necessario, da informazioni sul suo utilizzo (es. prodotto da forno).
La denominazione dell’alimento comprende o è accompagnata da un’indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che ha subìto (es. in polvere, stagionato, concentrato, etc.), nel caso in cui l’omissione di tale informazione possa indurre in errore l’acquirente.

Il Regolamento stabilisce che, nel caso di alcuni prodotti, sono previste diciture aggiuntive obbligatorie (All. III del Reg. UE 1169/2011); ad esempio, nel caso degli alimenti contenenti uno o più edulcoranti (autorizzati dal Reg. CE n. 1333/2008) l’espressione “con edulcorante/i” accompagna la  designazione del prodotto.

Accanto alla denominazione dell’alimento devono figurare, se del caso, appropriate indicazioni che rimandino ad una o più caratteristiche particolari del prodotto (Allegato VI del Reg. UE 1169/2011):

  • il trattamento con radiazioni ionizzanti (“irradiato” o “trattato con radiazioni ionizzanti”);
  • il decongelamento previa vendita (“decongelato”), salvo esenzioni;
  • la sostituzione di un ingrediente normalmente utilizzato o naturalmente presente con un diverso componente o ingrediente, secondo le modalità indicate nel medesimo allegato;
  • la presenza di proteine aggiunte (anche se idrolizzate e/o di diversa origine animale) in prodotti e preparazioni a base di carne o in prodotti della pesca, secondo le modalità indicate nel medesimo allegato;
  • la presenza di acqua aggiunta (se superiore al 5% del peso del prodotto finito) in prodotti e preparazioni a base di carne, prodotti della pesca e prodotti preparati della pesca, secondo le modalità indicate nel medesimo allegato;
  • la ricostituzione di diverse parti di carne o pesce attuata grazie ad altri ingredienti (es. additivi ed enzimi alimentari) oppure mediante si stemi diversi, (“costituito d a parti di carne” o “costituito da parti di pesce”).

Per maggiori informazioni: art. 17 e Allegato VI Reg. UE 1169/2011