Dichiarazione nutrizionale

Le informazioni nutrizionali devono essere riportate in etichetta nel rispetto delle indicazioni fornite dal Reg. UE 1169/2011, in particolare devono essere presenti le indicazioni obbligatorie secondo quanto riportato all’articolo 30. Occorre rispettare obbligatoriamente l’elenco dei nutrienti espressi per 100 g/100 ml di prodotto, seguendo l’ordine prescritto, le diciture indicate (es. “sale” e non “sodio”) e con le unità di misura specificate, comprese le maiuscole e minuscole.

È prevista una forma tabellare con le cifre allineate e, solo in mancanza di spazio sulla confezione, è consentito riportare in forma orizzontale le informazioni.
Valori nutrizionali medi per 100 g
Energia kJ/kcal

Grassi 

- di cui acidi grassi saturi

g

g

Carboidrati

- di cui zuccheri

g

g

Proteine g
Sale g

La dichiarazione nutrizionale obbligatoria sopra riportata può essere integrata con l’indicazione relativa a uno o più dei seguenti elementi facoltativi: acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre, sali minerali e vitamine; questi ultimi solo se presenti in quantità significative (All. XIII del Reg. UE 1169/2011).

I valori nutrizionali medi possono essere ottenuti in modo alternativo tra loro:

  • dall'analisi dell'alimento;
  • dal calcolo effettuato a partire da valori medi noti o effettivi relativi ai singoli ingredienti (anche dati storici aziendali);
  • dal calcolo eseguito adottando dati generalmente stabiliti ed accettati (es. database).
Nel giugno 2016 il Ministero della Salute ha predisposto delle Linee Guida sulle tolleranze analitiche e sugli arrotondamenti applicabili in fase di controllo ufficiale riprendendo le indicazioni riportate nel documento comunitario.

Alcuni alimenti, elencati all’All. V del Reg. UE 1169/2011, sono esentati dal riportare la dichiarazione nutrizionale se vengono soddisfatti i requisiti:

  • i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
Esempio: la farina è esentata dal riportare la dichiarazione nutrizionale, purché non contenga nessun ingrediente aggiunto (es. additivi, vitamine, minerali) e non abbia subito altri trattamenti oltre alla macinazione e alla mondatura. Soltanto in questo caso la farina rientra nella definizione di “prodotto monoingrediente non trasformato” e quindi può essere esentata dal riportare in etichetta la dichiarazione nutrizionale.
  • i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
  • le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
  • le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
  • il sale e i succedanei del sale;
  • gli edulcoranti da tavola;
  • i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
  • le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
  • gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
  • gli aromi;
  • gli additivi alimentari;
  • i coadiuvanti tecnologici;
  • gli enzimi alimentari;
  • la gelatina;
  • i composti di gelificazione per marmellate;
  • i lieviti;
  • le gomme da masticare;
  • gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm2 ;
  • gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore. Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della Salute hanno emanato il 16 novembre 2016 una circolare esplicativa rispetto a questo punto.  Per poter usufruire dell'esenzione è necessario rispondere alla definizione di microimpresa (numero di occupati inferiore a 10, con un fatturato inferiore a 2 milioni di euro all’anno), effettuare una vendita diretta dei propri prodotti (senza intermediari) verso il consumatore finale o strutture locali di vendita, nell’ambito della provincia o province contermini.

In aggiunta, sono esentate anche le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 % in volume (art. 16 del Reg. UE 1169/2011).

Nel caso in cui sia presente un “claim”, cioè un’indicazione nutrizionale e/o salutistica (Reg. CE 1924/2006 e s.m.i. e Reg. UE 432/2012 e s.m.i.), come ad esempio “A ridotto contenuto calorico”, “A basso contenuto di sale”, “ Fonte di fibre”, etc. occorre riportare sull ’etichetta la dichiarazione nutrizionale anche nel caso degli alimenti esentati.

Per maggiori informazioni: art. 29-35 e Allegati V-XIV-XV Reg. UE 1169/2011