Origine ingrediente primario

Il Reg. UE 775/2018, in applicazione dal 1 aprile 2020, stabilisce che quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche (es. "Made in ...", bandiera, etc.) e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario, è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario in questione - con riferimento all'UE, allo Stato membro o Paese terzo, etc. - oppure è indicato come diverso da quello dell'alimento.

La suddetta normativa, ai sensi dell'art. 26, c.3 del Reg. UE 1169/2011, si applica nel caso in cui ricorrano due condizioni:
- presenza di un'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto finito;
- diverso paese di origine o luogo di provenienza dell'ingrediente primario rispetto al prodotto finito.

L'ingrediente primario è "l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa".

Può dunque essere identificato secondo un criterio quantitativo (l'ingrediente che rappresenta >50% dell'alimento) oppure un criterio qualitativo (associazione alla denominazione dell'alimento da parte del consumatore e indicazione, nella maggior parte dei casi, del QUID). La responsabilità nell'individuazione del/degli ingrediente/i primario/i è dell'OSA, il quale deve tenere conto delle diverse caratteristiche dell'alimento, come la composizione, l'intera presentazione dell'etichetta e la percezione dei consumatori rispetto al fatto che l'ingrediente sia associato al nome dell'alimento.

Come specificato nel Reg. UE 1169/2011 "il nome, la ragione sociale o l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare, apposto in etichetta, non costituisce indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare". Inoltre, non sono considerate indicazioni di origine/provenienza le denominazioni usuali e generiche che, pure indicando letteralmente l'origine, non sono comunemente interpretate come un'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza (es. insalata russa, zuppa inglese, etc.). Sono inoltre escluse dal campo di applicazione del Reg. UE 775/2018 le indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 o (UE) n. 251/2014, o protette in virtù di accordi internazionali, e i marchi d’impresa registrati, laddove questi ultimi costituiscano un’indicazione dell’origine, in attesa dell’adozione di norme specifiche riguardanti l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, a tali indicazioni.

Si segnala che in data 31/01/2020 la Commissione Europea ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C32/1 la Comunicazione sull’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011. 

Per maggiori informazioni: Reg. UE 775/2018