Titolo alcolometrico volumico

È un’indicazione obbligatoria nell’etichettatura delle bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume (vino, birra, liquori, acquaviti, etc.). Nei prodotti alimentari diversi dalle bevande non deve essere menzionato il titolo alcolometrico volumico, sebbene l’alcol debba essere indicato nell’elenco degli ingredienti (es. nei dolciumi).

Il titolo alcolometrico volumico deve essere indicato da una cifra con non più di un decimale ed essere seguito dal simbolo “% vol.” e può essere preceduto dal termine “alcol” o  dall’abbreviazione “alc.”.

All'All. XII del Reg. UE 1169/2011 sono inoltre indicate le tolleranze consentite, positive e negative, rispetto all ’indicazione del titolo alcolometrico volumico, espresse in valori assoluti.

Per maggiori informazioni: art. 28 e Allegato XII Reg. UE 1169/2011