B2B e collettività - Non preimballati

Per gli alimenti non preimballati, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore finale e alle collettività, le indicazioni obbligatorie possono essere riportate soltanto su un documento commerciale, anche in modalità telematica, se è garantito che tali documenti accompagnano l'alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

N.B. Gli operatori del settore alimentare assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale siano trasmesse all’operatore che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie siano quindi fornite al consumatore finale. 

Per maggiori informazioni: art. 8 Reg. UE 1169/2011, art. 19 D. Lgs 231/2017